Importanti modifiche normative per il Terzo Settore: approvata la legge sulle Politiche sociali
Il 25 giugno 2024, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, precedentemente approvato dalla Camera dei deputati. Questa nuova legge, che sarà presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce rilevanti modifiche al codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), toccando vari ambiti come attività diverse e sponsorizzazioni, personalità giuridica, bilancio, deleghe nel registro unico nazionale del Terzo settore, rapporti di lavoro e altro ancora.
Attività Diverse e Sponsorizzazioni
Una delle principali novità riguarda associazioni e società sportive dilettantistiche, con l’introduzione di un periodo aggiuntivo alla fine dell’art. 6 del Cts. Gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche devono destinare i proventi da sponsorizzazioni, promo pubblicitari, cessioni di diritti e gestione di impianti sportivi alle attività di interesse generale connesse allo sport dilettantistico.
Personalità Giuridica per le Imprese Sociali
Per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, l’iscrizione nel registro delle imprese soddisfa il requisito di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ed è efficace per ottenere la personalità giuridica. I controlli relativi alle fondazioni saranno effettuati dagli uffici del Registro delle imprese.
Semplificazioni per Enti di Piccole Dimensioni
L’art. 13 del Cts è stato modificato per aumentare il limite di ricavi sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa, da 220.000 a 300.000 euro. Inoltre, per enti con ricavi inferiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può essere redatto in forma aggregata.
Svolgimento delle Assemblee Online
Le associazioni del Terzo settore potranno svolgere le assemblee degli associati tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto.
Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti
Sono stati aumentati i requisiti sotto i quali non è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. I nuovi limiti sono: totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 110.000 a 150.000 euro, ricavi da 220.000 a 300.000 euro, e numero di dipendenti da 5 a 7.
Rapporti di Lavoro nelle Associazioni di Promozione Sociale
Il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati e il numero degli associati nelle associazioni di promozione sociale è stato elevato dal 5% al 20%.
Modifiche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
È ora possibile per i legali rappresentanti degli enti del Terzo settore delegare operazioni sul Runts. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e per gli enti che operano principalmente come imprese commerciali, entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.
Militari in Congedo
Le associazioni fra militari in congedo o pensionati, che svolgono attività di interesse generale, possono iscriversi al Runts.
Norme Transitorie e Onlus
È stata ampliata la casistica in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell’ente, soprattutto per i soggetti che non possono iscriversi al Runts.
Altre Modifiche Normative
Infine, sono state apportate modifiche riguardanti l’esonero della responsabilità solidale in materia di imposte su successioni e donazioni, la dispensa dagli oneri successori per gli enti del Terzo settore e l’estinzione della Fondazione Italia sociale.
In data 9 agosto 2024, il Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie ha pubblicato la relativa circolare per chiarire gli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
Fonte: Cantiere Terzo Settore