La nota ministeriale n. 9663 del 30 giugno 2022 chiarisce i requisiti per l’iscrizione al Runts delle diverse tipologie di enti del volontariato di protezione civile e definisce la relazione fra l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile e il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

 

La Nota del Ministero ha puntualizzato che l’esclusione dalla qualifica di ETS – Enti del Terzo Settore – dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile, pertanto i gruppi comunali, intercomunali e provinciali possono iscriversi al Runts e qualificarsi come ETS.

Inoltre, si ritiene che a tali enti non sia applicabile l’incompatibilità tra la figura del volontario e quella del lavoratore retribuito prevista dall’art. 17 comma 5 del Dlgs. 117/2017 così, ad esempio, il dipendente comunale potrà contemporaneamente svolgere, oltre alla propria mansione, attività come volontario nel gruppo comunale di protezione civile.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) richiama il tema della protezione civile nella parte dedicata alle organizzazioni di volontariato (art. 32, c. 4) e in quella dedicata alle reti associative (art. 41, c. 6) rimandando al Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018)

E’ opportuno sottolineare che per operare nel settore della protezione civile, per prima cosa è necessario che l’ente si iscriva in un apposito Elenco nazionale di protezione civile. La competenza è del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni (e delle Province autonome) che verificano i requisiti di natura tecnica, volti ad assicurare che l’intervento del volontariato avvenga in condizioni di completa sicurezza per i volontari, per gli altri operatori e per le popolazioni assistite.

Gli enti iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile possono iscriversi nelle seguenti sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts):

“Organizzazioni di volontariato (Odv)”, “reti associative” qualora in possesso dei requisiti previsti per essere definite tali dal codice del Terzo settore e dall’art. 33 del Dlgs 1/2018 (codice della protezione civile);

“altri enti del Terzo settore”, se trattasi di gruppi comunali, intercomunali o provinciali di protezione civile di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

nella sezione di cui al precedente punto oppure in altra sezione in presenza dei requisiti, se trattasi delle altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (altre  forme  di  volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede  operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da  eventi  naturali o derivanti dall’attivita’ dell’uomo).

La nota n. 9663 del 30 giugno 2022  si concentra in particolare sui gruppi comunali di Protezione Civile, sui gruppi intercomunali e provinciali.

L’articolo 35 del Dlgs. 1/2018 stabilisce che i gruppi comunali di Protezione civile siano costituiti con delibera comunale, predisposta “sulla base di uno schema tipo approvato con direttiva di prossima emanazione del Presidente del Consiglio”. Tuttavia, per i gruppi comunali in fase di trasmigrazione, gli uffici del Runts procederanno, in attesa dell’adozione della direttiva, ad adottare un provvedimento di iscrizione immediatamente efficace ma subordinato all’adeguamento dello Statuto a quanto previsto dalla direttiva in fase di emanazione (adeguamento da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa), pena la cancellazione dal Runts.

I restanti gruppi comunali di Protezione civile, diversi da quelli trasmigrati, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al Runts a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nella direttiva da emanare.

Le altre forme di volontariato organizzato di Protezione civile, invece, descritte nell’articolo 36 del Dlgs. 1/2018, potranno ottenere l’iscrizione al Runts a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore.

 

Riassumendo, gli enti di protezione civile che intendono iscriversi al Runts potranno indicare, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se già iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Invece, gli ETS già iscritti al Runts che non hanno ancora conseguito l’iscrizione all’Elenco nazionale di protezione civile, potranno inserire, tra le proprie attività nel registro Runts quella della “protezione civile” (aggiornando le informazioni con l’apposita pratica) solo successivamente all’iscrizione all’Elenco nazionale.

 

 

In copertina: murales realizzato da Alessio-B, Padova