Il Ministero chiarisce che i segretari comunali, pur non essendo espressamente menzionati nella nuova normativa sull’assicurazione dei volontari degli Enti del Terzo Settore e sul conseguente obbligo di vidimare il relativo registro, rientrano a pieno titolo tra gli ufficiali a ciò abilitati.

 

La questione era stata posta in quanto, mentre il precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992 citava espressamente il segretario comunale tra i soggetti abilitati alla vidimazione del registro dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato, il più recente decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, sull’“Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e disciplina dei relativi controlli”, adottato in attuazione dell’art. 18 comma 2 del Codice del Terzo settore, stabilisce che il registro dei volontari assicurati, prima di essere posto in uso, sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, senza menzionare espressamente la figura del segretario comunale.

Sulla base di questa formulazione, alcuni segretari comunali hanno di recente rifiutato la vidimazione del registro dei volontari in cui tutti gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a riportare i volontari non occasionali e in cui hanno la facoltà di indicare anche i volontari occasionali, ai fini assicurativi.

La nota n. 12675 del 14 settembre 2022 pone fine ad ogni dubbio interpretativo chiarendo che la figura del segretario comunale rientra a pieno titolo nella categoria dei “pubblici ufficiali abilitati” alla vidimazione del registro dei volontari assicurati.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile contattare gli uffici del CSV di Padova e Rovigo tramite area riservata del sito o tramite telefono al n. 0498686849.