Gli enti associativi che devono comunicare variazioni di dati relativi al 2022 hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello Eas entro il 31 marzo 2023.

Le associazioni già costituite devono presentare il modello Eas qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Gli enti associativi avranno quindi tempo fino al 31 marzo 2023 per comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022, inviando un nuovo modello Eas.

L’Agenzia delle Entrate non richiede la comunicazione di variazioni relative a:

  • Modifica dei dati anagrafici dell’associazione (i quali possono essere comunicati attraverso il modello AA5/6 o il modello AA7/10);
  • Importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • Costo sostenuto per messaggi pubblicitari;
  • Ammontare delle entrate dell’ente;
  • Numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso;
  • Ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti;
  • Numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate.

Cos’è il modello Eas?

Il modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa e deve essere obbligatoriamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Quali sono gli enti obbligati alla compilazione del modello?

Gli enti che sono obbligati a compilare il modello Eas sono le associazioni prive di personalità giuridica che:

  • Svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • Svolgono eventuali attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati;
  • Svolgono attività commerciale, purché non sia prevalente.

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello sono:

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati/tesserati;
  • Associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte di Regioni o Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Chi ne è esonerato?

Sono esonerate dall’invio del modello:

  • Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, in base all’art. 94 comma 4 del D.Lgs. 117/2017. Per quanto riguarda gli ETS di nuova costituzione, in via prudenziale, si consiglia di compilare il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione in quanto tra quest’ultima e l’iscrizione al RUNTS potrebbero passare più di 60 giorni
  • Le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • Le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati/tesserati.

Come inviare il modello?

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica attraverso l’associazione o per mezzo di un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Sanzioni

Gli enti associativi che non invieranno il modello Eas perderanno dei benefici fiscali e subiranno una tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

Sarà possibile inviare il modello anche dopo il 31 marzo tramite l’istituto della “remissione in bonis”, entro il termine della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023), pagando una sanzione di 250 euro.