È in scadenza al 30 giugno l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici per gli ETS, associazioni, fondazioni e Onlus che abbiano ricevuto, nel corso dell’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura pari o superiori a 10.000 euro, ad esclusione di contributi aventi carattere generale, di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Sono soggetti a quest’obbligo anche le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nonché quelle cooperative sociali che svolgono attività per stranieri, le società di cui al Libro V del Codice Civile.

Non tutte le forme di contributo quindi, devono necessariamente rientrare nel computo dei 10.00 euro di cui vadano pubblicate le informazioni. Per quanto riguarda i contributi in natura, dobbiamo considerare risorse strumentali all’ente, come un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione. Bisognerà quindi comunicare il valore del bene. Nel caso non disponessimo di questa informazione andrà riportato un valore simile o analogo a quello di un bene simile a prezzo di mercato.

 

Ma quali informazioni andranno pubblicate e come?

La denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione)
La denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione)
La somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico)
La data dell’incasso
La causale (ovvero il motivo per cui tali somme sono state erogate (per es. in favore di un progetto specifico.

Si precisa che l’obbligo di pubblicazione riguarda le somme effettivamente erogate ed incassate e non quelle che siano eventualmente state stanziate dall’ente pubblico. Inoltre, si chiarisse che il limite del 10.000 euro dev’essere inteso in senso cumulativo e si riferisce al totale dei contributi complessivamente percepiti e non alla singola erogazione.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare contributi pubblici e non vanno inserite nel computo dei 10.000 euro.

Le informazioni richieste potranno essere pubblicate sul proprio sito internet, o all’interno della pagina Facebook dell’ente. In alternativa, se non si dispone né di uno né dell’altra, è possibile pubblicare i contributi sul sito internet della rete associativa cui l’ente aderisce o analogo portale digitale.

Non è invece chiaro per quanto tempo le informazioni vadano condivise. In questo caso si consiglia di lasciare i diversi rendiconti, mantenendo anche quelli degli anni precedenti.

In cosa si incorre se queste informazioni non vengono condivise?
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione iniziale dell’1% degli importi ricevuti a partire da un minimo di 2000 euro. Se dalla contestazione di mancata pubblicazione trascorrono 90 giorni e l’organizzazione non provvede a pubblicare si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

 

Fonte: elaborazione da Cantiere Terzo Settore