Come è possibile modificare lo statuto della propria associazione? Un’operazione importante sulla quale porre una particolare attenzione ma che è consigliabile fare in alcune situazioni.

Durante il corso della sua vita, un’associazione può sentire la necessità di modificare il proprio statuto. A differenza dell’atto costitutivo, il documento che viene redatto in fase di costituzione e ne sancisce la nascita, lo statuto può infatti variare nel corso del tempo ed essere oggetto di differenti modifiche.

Per quali motivazioni viene solitamente modificato lo statuto? Spesso, perché si mira a migliorarne alcune norme di funzionamento, andando in contro alle necessità dell’associazione, in alcuni casi si rende persino necessario al fine di rimanere in linea con le normative vigenti. Alcuni esempi possono riguardare la denominazione dell’associazione, la composizione dell’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo), l’integrazione o l’abolizione di alcuni organi sociali o funzioni necessarie alla vita associativa, la previsione di determinate attività d’interesse generale o scopi sociali esercitati, le regole di ammissione degli associati e altro ancora.

In generale, dunque, queste modifiche trovano fondamento in motivazioni interne all’associazione.

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, però, le associazioni iscritte ai vecchi registri regionali del volontariato e della promozione sociale, così come quelle iscritte all’Anagrafe Onlus, per poter mantenere la loro qualifica e i conseguenti benefici, così come per avere la possibilità di passare al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo le agevolazioni previste ed assumendone di nuove, sono state sottoposte all’obbligo di adeguare il proprio statuto in modo da recepire la normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, che abbreviamo per semplicità in CTS). A questo scopo, in un lungo e continuo lavoro di confronto tra Ministero, Regioni e Centri di Servizio,  sono state predisposte alcune bozze di statuto standard, utili a trasformare lo statuto in modo da recepire la normativa attuale e poter così identificare e connotare giuridicamente l’Ente del Terzo Settore iscrivibile al RUNTS.

Fino al 31 maggio 2022, per tutti questi enti obbligati ad adeguare il loro statuto, vi era la possibilità di approvare le modifiche in assemblea straordinaria semplificata, cioè con un quorum da assemblea ordinaria (come quella per l’approvazione del bilancio, valida con qualunque presenza). Questa strada, pensata come forma di supporto per facilitare alle associazioni il processo di adeguamento, è da pochi giorni nuovamente  percorribile grazie alla recente conversione in legge degli emendamenti previsti dal decreto semplificazioni n.73 del 2021. È però opportuno far presente che tale opzione è utilizzabile quando la modifica interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora, invece, si renda necessario introdurre clausole facoltative o clausole non contemplate dal CTS, bisognerà comunque osservare il quorum dell’assemblea straordinaria.

È comunque bene tener presente che, con l’approvazione delle modifiche in assemblea straordinaria, si può cogliere l’occasione per cambiare alcuni elementi dello statuto, anche laddove non espressamente richiesto dalle istituzioni. Quindi, la modifica statutaria può essere un’occasione per variare, per esempio, la denominazione o la sede legale dell’associazione, per aumentare le deleghe fino al numero consentito per legge, ecc…

DAL PUNTO DI VISTA PRATICO, COME PROCEDERE ALLA MODIFICA?

Il primo passo è quello di fare una valutazione approfondita sulle modifiche da effettuare, discutendone internamente all’Organo di Amministrazione. Il passo successivo è quello di sottoporre il nuovo statuto all’assemblea degli associati, convocandola per tempo, secondo, come detto sopra, i tempi previsti dal vostro attuale statuto.

Per approvare lo statuto dovrete inoltre ottenere, in fase di realizzazione dell’assemblea, le maggioranze previste, raggiungendo il quorum (ovvero il numero minimo affinché l’assemblea sia ritenuta valida) con la presenza fisica degli associati, il supporto delle deleghe ed eventualmente di strumenti telematici (tele-videoconferenze), se previsti in statuto (o concessi da normative straordinarie, come accaduto in alcuni momenti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19). Un elemento di aiuto, affinché possiate realizzare la vostra assemblea straordinaria, è verificare e “pulire” il libro degli associati, evitando di contare chi, per vari motivi (es. decadenza per morosità, recesso o altro), non fa più parte dell’associazione.

Si consiglia di utilizzare comunicazioni di convocazione e verbali di approvazione assembleare dello statuto che assicurino una corretta e puntuale comunicazione agli associati e che contengano il giorno e il luogo in cui si terrà l’assemblea, le motivazioni che rendono necessaria la modifica (es. adeguamento al CTS) e che, eventualmente, diano mandato al Presidente di effettuare direttamente ulteriori modifiche qualora espressamente richieste dalle istituzioni, evitando così di dover convocare una nuova assemblea.

Il giorno dell’assemblea andranno predisposti:

–       uno spazio adeguato per lo svolgimento della stessa, tenendo conto di eventuali normative anti-Covid e generali norme di sicurezza;

–       moduli cartacei per la registrazione delle presenze;

–       raccolta e conservazione di eventuali deleghe pervenute.

Dopo aver letto, punto per punto, lo statuto modificato in assemblea, si procederà alla votazione. Statuto e verbale di approvazione andranno firmati in calce da Presidente e Segretario dell’associazione. Il registro presenze di norma non viene allegato alla registrazione della modifica statutaria, ma andrà in ogni caso debitamente conservato, unitamente alle deleghe raccolte, ed esibito qualora richiesto da soggetti preposti alla verifica o dagli associati o eventuali organi dell’associazione.

COME PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLA MODIFICA STATUTARIA?

A questo punto avete in mano il nuovo statuto dell’associazione. Il passo successivo è quello di recarsi in Agenzia delle Entrate e registrare l’atto di variazione.

Verificate se è necessario fissare un’appuntamento per la registrazione (prassi che si è consolidata con l’avvento della pandemia) o, in alternativa, di poter inoltrare gli atti via PEC dell’Agenzia delle Entrate (nel qual caso nei giorni successivi vi arrivi notizia dell’esito della pratica, ma, di norma, ci vogliono almeno 15 giorni per averne un riscontro).

Cosa dovrete portare con voi per registrare gli atti?

–        3 copie di statuto modificato firmati da Presidente e segretario;

–        3 copie di verbale di approvazione della modifica statutaria, firmati da Presidente e segretario;

–        fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale ed eventualmente di persona delegata alla registrazione degli atti;

–        il mod. 69 parzialmente compilato;

–        il mod. AA5/6 se con la modifica statutaria viene variata la denominazione dell’associazione, o la sede legale. È opportuno segnalare che, per tutti gli enti obbligati ad adeguare lo statuto al CTS, la denominazione varia sempre, poiché implica l’acquisizione dell’acronimo ODV, APS o ETS.

Va tenuto conto che i due modelli, di cui sopra, sono utilizzabili per diverse funzioni e non tutti i campi saranno da compilare. È dunque consigliabile utilizzare dei modelli precompilati (che potete trovare anche nell’Area Riservata del sito del CSV di Padova e Rovigo).

QUANTO COSTA FARE UNA MODIFICA STATUTARIA?

Se l’ente è un’associazione da Codice Civile, questa sarà soggetta agli oneri dell’imposta di registro di euro 200,00 e all’imposta di bollo (che si attesta sui 16,00 euro ogni 100 righe o ogni 4 pagine).

Se l’associazione è un’APS o un ETS, questa sarà soggetta al versamento della sola imposta di registro, mentre sarà esente dall’imposta di bollo. Se si tratta di un’ODV sarà esente da entrambi.

Saranno esenti da qualsiasi onere anche quelle organizzazioni che sono obbligate a modificare i loro statuti perché imposto per legge, come accade a quegli enti che desiderano, entrando nel RUNTS, continuare a godere delle agevolazioni di cui godevano perchè iscritte ai precedenti registri ODV o APS o all’Anagrafe Onlus (art. 82, comma 3, Codice del Terzo Settore). In questo caso le modifiche statutarie dovranno essere unicamente quelle richieste dagli uffici competenti (es. Uffici Territoriali del Runts).

Attenzione: la registrazione delle modifiche statutarie va effettuata entro 30 giorni.

La modifica statutaria andrà infine comunicata agli uffici competenti ed è consigliabile condividerla con tutti gli enti con cui si è in contatto (es. Comune, soggetti erogatori di contributo, CSV, partner di progetto, ecc…).