La maggior parte degli enti del volontariato (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS) ha percepito il contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020 (su redditi 2019) nel corso del mese di ottobre 2021 ed è pertanto tenuta a rendicontare il contributo entro il prossimo 31 ottobre.

Si ricorda, infatti, che tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Pertanto, non è sufficiente indicare il contributo nella relativa voce del rendiconto per cassa o del bilancio annuale dell’associazione, ma è fondamentale redigere una rendicontazione specifica, indicando quali spese sono state sostenute con il contributo percepito.

Il rendiconto va redatto utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspxun.

I format e le linee guida sono contenuti nel decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 e si riferiscono al rendiconto del contributo a partire dall’anno finanziario 2020. Si tratta del modello di rendiconto (Mod.A), il modello di rendiconto dell’accantonamento (Mod.B) e delle linee guida per la rendicontazione.

È importante ricordare che, a partire dal contributo relativo all’anno finanziario 2020, i modelli e le regole per la rendicontazione sono stati parzialmente modificati. Tra le novità, c’è anche l’obbligo di inserire nella rendicontazione un elenco relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello. In particolar modo, sono da indicare per ogni giustificativo:

  1. il numero identificativo del documento giustificativo,
  2. a data di emissione (ove presente),
  3. a tipologia,
  4. l’importo imputato al cinque per mille,
  5. la data del pagamento.

In linea di massima, il contributo del 5 per mille può essere utilizzato per coprire tutte le tipologie di spesa sostenute dalle associazioni, ma con alcune importanti eccezioni, indicate nelle linee guida. A questo proposito, si segnala, ad esempio, che il contributo del 5 per mille non può essere utilizzato per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.

I giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), bensì conservati in originale presso la sede dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

La precedente modulistica rendiconto (https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/5 per mille%2c richiesta di reiscrizione/Modello-rendiconto-5-per-mille.pdf) e rendiconto per accantonamento https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/5 per mille%2c richiesta di reiscrizione/Modello-di-rendiconto-per-accantonamento-5-per-mille.pdf) e le relative linee guida (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/Linee-guida-2013-indirizzi-aggiornati.pdf) restano valide per il contributo fino all’anno finanziario 2019).

Solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario dall’effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.