Il tema che genera spesso dubbi tra gli operatori del Terzo settore
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 15 maggio 2026 una nota di chiarimento (n. 7741) su un tema che genera spesso dubbi tra gli operatori del Terzo settore: cosa succede quando un Ente del Terzo settore (ETS) svolge la propria attività prevalentemente o esclusivamente in forma d’impresa commerciale? Chi deve iscriversi anche al Registro delle Imprese? E le ODV rischiano qualcosa?
La regola generale: doppia iscrizione per gli ETS “imprenditoriali”
Il Codice del Terzo settore (art. 11, comma 2) prevede che gli ETS i quali svolgono la propria attività esclusivamente o prevalentemente come impresa commerciale debbano iscriversi non solo al RUNTS, ma anche al Registro delle Imprese. Si tratta della cosiddetta “doppia iscrizione”, che serve a rendere visibile sia la natura imprenditoriale dell’ente (attraverso il RI) sia la sua qualificazione giuridica come ETS (attraverso il RUNTS).
Fanno eccezione le imprese sociali, per le quali l’iscrizione nel Registro delle Imprese è sufficiente: la sezione “imprese sociali” del RUNTS è direttamente collegata a quella del RI, senza necessità di una registrazione separata.
Una distinzione importante: impresa (civile) e ente commerciale (fiscale)
La nota ministeriale chiarisce un punto su cui è facile fare confusione: essere un’impresa in senso civilistico non è la stessa cosa che essere un ente commerciale in senso fiscale.
La qualifica di “impresa” richiede un’organizzazione strutturata dei fattori produttivi e un’attività economica svolta in modo abituale e professionale sul mercato. La qualifica fiscale di “ente commerciale”, invece, dipende dal superamento di determinati limiti di entrate commerciali rispetto a quelle non commerciali, secondo quanto previsto dall’art. 79 del CTS.
In pratica: un ETS può essere fiscalmente qualificato come ente commerciale (per aver superato certi parametri economici) senza per questo essere obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese, se non ne possiede i requisiti qualitativi.
E le ODV? Nessun rischio, ma è bene capire perché
La nota rassicura le Organizzazioni di Volontariato su un punto fondamentale: le ODV, per loro natura, non possono configurarsi come imprese commerciali. L’art. 84 del CTS stabilisce infatti che le attività delle ODV devono essere svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Questa caratteristica strutturale le rende incompatibili con un modello organizzativo imprenditoriale.
Lo stesso vale, per ragioni analoghe, per gli enti filantropici, che per definizione traggono le proprie risorse principalmente da contributi, donazioni, lasciti e raccolta fondi — non da attività d’impresa.
Chi valuta la natura commerciale di un ETS?
Un’ultima precisazione pratica: stabilire se un ETS sia fiscalmente da considerarsi ente commerciale non è compito degli Uffici del RUNTS, ma dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate). Gli Uffici del RUNTS valutano il rispetto delle norme che regolano l’iscrizione e la permanenza nel Registro, non la classificazione fiscale.
Riferimento: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7741 del 15 maggio 2026 – DG per le politiche del terzo settore, Divisione II.






























