Attività verso soci restano fuori campo IVA: cosa cambia e perché
Il quadro fiscale degli enti del Terzo settore e delle realtà associative si avvia verso una fase di stabilizzazione grazie al decreto legislativo n. 149 del 20 novembre 2025, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dal D.L. 146/2021. In pratica, fino al 31 dicembre 2035 le attività istituzionali rivolte a soci, tesserati o partecipanti continueranno a essere considerate prestazioni fuori campo IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 4 Co. 4.
Pertanto, viene rinviato di 10 anni il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione ma è opportuno precisare che il rinvio riguarda esclusivamente la disciplina IVA. Resta invece confermata, dal 1° gennaio 2026, l’entrata in vigore del nuovo assetto fiscale del Codice del Terzo settore (Titolo X).
Effetti concreti per enti associativi, APS, ODV
La proroga permette alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro di proseguire le attività istituzionali verso gli associati senza gli adempimenti tipici delle operazioni IVA. In particolare:
- APS, associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche e di formazione extra-scolastica della persona, non sono obbligate ad aprire partita IVA per le prestazioni a pagamento in conformità alle proprie finalità istituzionali rese agli associati o tesserati (art. 4 comma 4, DPR. 633/72);
- vengono evitati gli oneri legati alla fatturazione elettronica, alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e alla dichiarazione IVA;
- per le APS che gestiscono punti di somministrazione di alimenti e bevande presso sedi istituzionali si evita un disallineamento tra disciplina delle imposte dirette (che considerano tali attività non commerciali) e la disciplina IVA che, senza proroga, avrebbe potuto ricondurle nel campo dell’imposta in modo generalizzato.
La continuità del regime attuale, quindi, tutela l’equilibrio operativo di migliaia di enti permettendo di mantenere modalità gestionali semplificate.
Resta chiaro che tutte le attività e servizi realizzati dall’Associazione a pagamento verso non associati siano, invece, soggette ad IVA, richiedono la fatturazione elettronica, comportano l’apertura della partita Iva e l’obbligo di tenuta della contabilità.
Conclusioni
La proroga al 2036 rappresenta una scelta di equilibrio tra esigenze fiscali e tutela delle attività solidaristiche, culturali e sportive svolte dagli enti associativi. Il lungo periodo di transizione diventa un’occasione per definire un sistema IVA più equo, coerente con le regole europee ma anche sostenibile per un settore che, per sua natura, vive di volontariato, prossimità e limitate risorse amministrative.
Per approfondire, invece, il tema dell’entrata in vigore del Titolo X e della nuova fiscalità per gli ETS, si rimanda al nostro articolo: Nuova fiscalità per gli ETS dal primo gennaio: tutte le novità – CSV di Padova e Rovigo
Allo scopo di chiarire i numerosi dubbi delle associazioni, il 28 novembre è stato organizzato un seminario online (webinar) sul nuovo regime fiscale per ODV e APS ed a breve nell’area riservata sarà disponibile la registrazione ed i materiali





























