Il Governo chiarisce in Commissione Finanze che atti costitutivi e adeguamenti statutari possono beneficiare di registro in misura fissa ed esenzione dal bollo anche nella fase che precede l’iscrizione al Registro
Per chi sta costituendo un Ente del Terzo settore, o adeguando il proprio statuto, arriva un chiarimento atteso. Rispondendo a un’interrogazione alla Camera, il Governo ha confermato che le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore non dipendono dalla previa iscrizione al Registro unico nazionale (Runts): l’atto costitutivo, infatti, viene sempre prima.
Il nodo: iscriversi al Runts o registrare l’atto, cosa viene prima?
Il 29 settembre la Commissione Finanze della Camera ha esaminato l’interrogazione n. 5-05802, presentata dall’onorevole Alifano, sull’estensione delle agevolazioni agli enti in fase di costituzione o di adeguamento statutario. Il tema riguarda l’articolo 82 del Codice del Terzo settore, che prevede per gli Ets:
l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (insieme a quelle ipotecaria e catastale) per atti costitutivi e modifiche statutarie;
l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di adeguamento a novità normative;
l’esenzione totale dall’imposta di registro per le organizzazioni di volontariato, per atti costitutivi e atti connessi alle loro attività;
l’esenzione dall’imposta di bollo per atti e documenti posti in essere o richiesti.
Il dubbio nasceva dall’articolo 4 del Codice, secondo cui la qualifica di Ets si acquisisce con l’iscrizione al Runts. Si temeva che l’Agenzia delle entrate ne desumesse un’interpretazione restrittiva, subordinando i benefici all’iscrizione già avvenuta. Ne sarebbe derivato un cortocircuito: una nuova organizzazione deve redigere e registrare l’atto costitutivo prima di chiedere l’iscrizione, e negare l’agevolazione in quella fase avrebbe svuotato la norma di favore.
La risposta del Governo
Nella sua risposta, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito tre punti.
L’atto costitutivo precede l’iscrizione. Le agevolazioni dell’articolo 82 riguardano proprio gli atti costitutivi, che per natura vengono prima dell’iscrizione al Runts. Lo conferma la procedura per ottenere la personalità giuridica (articolo 22 del Codice): è il notaio a richiedere l’iscrizione, e solo dopo aver ricevuto e depositato l’atto.
Nessuna prassi restrittiva. L’Agenzia delle entrate ha dichiarato che non esistono circolari o risoluzioni che neghino la misura fissa del registro o l’esenzione dal bollo agli enti che intendono diventare Ets ma non sono ancora iscritti.
L’interpello n. 171 non fa regola. La risposta dell’11 settembre 2026 riguardava una fusione per incorporazione tra enti già iscritti, una situazione diversa. Non se ne può quindi ricavare alcun principio generale contrario alle agevolazioni per gli atti costitutivi di enti non ancora registrati.
Una prassi ancora da uniformare
Come osserva Cantiere Terzo Settore, la prassi ha mostrato finora orientamenti operativi non sempre uniformi, soprattutto sull’esenzione dal bollo per gli enti che aspirano alla qualifica di Ets ma non sono ancora iscritti. L’auspicio è che, anche grazie a questa interrogazione, il beneficio venga ora riconosciuto in modo effettivo.
Per approfondire
Il testo completo della risposta all’interrogazione n. 5-05802 è nel resoconto della Commissione Finanze della Camera del 29 settembre 2026, disponibile attraverso l’articolo di Cantiere Terzo Settore.
Per dubbi su costituzione, adeguamento statutario o iscrizione al Runts, le associazioni del territorio possono rivolgersi al CSV di Padova e Rovigo: info@csvpadovarovigo.org.
Fonte: Cantiere Terzo Settore, articolo di Chiara Meoli (Ufficio giuridico-legislativo del Terzo settore), 13 ottobre 2026.






























