Co-progettazione: il Consiglio di Stato conferma il rimborso dei costi di personale e gestione agli ETS
La sentenza fondamentale Consiglio di Stato (sezione Quinta, n. 03082/2026) chiarisce definitivamente che nella co-progettazione gli Enti del Terzo Settore possono ottenere il rimborso integrale dei costi di personale e delle spese generali sostenute. Questa, mette così un punto fermo su alcuni degli aspetti più dibattuti della co-progettazione: non solo conferma la validità del modello di “amministrazione condivisa”, ma ne chiarisce definitivamente la sostenibilità economica, tutelando il diritto degli Enti del Terzo Settore (ETS) al rimborso integrale dei costi sostenuti.
La sentenza nasce da un contenzioso relativo alla gestione della “Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci” del Comune di Milano, affidata tramite un’istruttoria pubblica basata sugli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore.
Oltre la logica dell’appalto: l’amministrazione condivisa
Il Consiglio di Stato ribadisce che la co-progettazione è un modello basato sulla collaborazione e non sulla competizione. A differenza dell’appalto di servizi, dove prevale la logica del mercato e del profitto, la co-progettazione si fonda sui principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale.
Questa distinzione è cruciale: la Pubblica Amministrazione non sta “acquistando” un servizio al prezzo più basso, ma sta costruendo insieme agli ETS una risposta ai bisogni della collettività.
Le somme erogate: contributi a titolo di rimborso
È stato chiarito che i trasferimenti di denaro dalla P.A. agli ETS non sono “corrispettivi” (prezzi), ma contributi erogati esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. Questo implica per gli enti l’obbligo di una rendicontazione rigorosa e documentata di ogni costo.
Il perimetro dei rimborsi: personale e costi generali
L’aspetto più innovativo della sentenza riguarda la definizione di ciò che può essere rimborsato. Il Consiglio di Stato, supportato dai chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che:
- Costo del personale: il rimborso deve coprire l’intero valore del fattore lavoro, sia esso dipendente o autonomo (professionisti a partita IVA). Viene riconosciuto che i lavoratori degli ETS hanno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.
- Costi di gestione e spese indirette: non sono rimborsabili solo le “spese vive” dirette, ma anche i costi generali di gestione (come l’affitto degli uffici, la cancelleria, le spese di formazione). L’unico requisito è che tali costi siano coerenti, documentati e funzionali alla realizzazione delle attività co-progettate.
Questa decisione riconosce formalmente la corresponsabilità economica della P.A., che deve coprire l’intero impegno economico dell’ETS nella realizzazione del progetto comune.
Cosa cambia per le nostre associazioni?
Questa sentenza blinda le prassi collaborative, offrendo agli ETS una maggiore sicurezza economica. Viene messo nero su bianco che l’ente non deve rimetterci risorse proprie per coprire la propria struttura o il proprio personale quando opera in co-progettazione.
La sfida resta la trasparenza: per poter beneficiare di questi rimborsi, resta fondamentale per le associazioni mantenere una contabilità analitica e precisa, capace di collegare in modo inequivocabile ogni spesa (anche di gestione generale) al progetto condiviso con l’ente pubblico.
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
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